Salvate il soldato Assmann! (Ragguagli dal Consiglio di Stato)

di Edoardo Caterina

La sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio scorso (n. 677) non ha ancora messo un punto fermo sulla intricata vicenda del concorso del 2015 per i direttori dei musei autonomi. La VI sezione ha rinviato alla Adunanza Plenaria, ed è verosimile che l’Adunanza a sua volta rinvierà alla Corte di Giustizia della UE e/o solleverà una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.

Probabilmente siamo solo a metà di un percorso tortuoso e quantomai incerto.

Il quadro che ne è emerso finora non è particolarmente confortante: una Avvocatura dello Stato cialtrona; un Consiglio di Stato che fa i salti mortali per rimediare e che pare fin troppo sensibile alle esigenze governative; un governo che scalpita per non vedere travolto uno dei punti fondamentali della riforma Franceschini; un legislatore sciatto, pieno di “dimenticanze”, che legifera a suon di “comma-bis” e che non esita a intervenire a gamba tesa con disposizioni incostituzionali; un Ministero, infine, che sorvola sulle regole che dovrebbe rispettare e che va avanti a forza di regolamenti abusivi.

Riassunto delle puntate precedenti: nel 2014 il legislatore della riforma Franceschini si “scorda” di derogare alla regola generale per cui i dirigenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana (d.lgs. 165/2001); il Ministero emana ugualmente un bando di concorso aperto a cittadini stranieri; inevitabili ricorsi al TAR; il TAR Lazio accoglie in parte i ricorsi rilevando che il bando non poteva essere aperto a stranieri e che il concorso si era svolto con alcune irregolarità (colloqui “a porte chiuse” e mancanza di graduatoria); il legislatore inserisce un comma durante la conversione di un decreto legge (d.l. 50/2017, relativo alla manovra correttiva) con cui si dice che con effetto retroattivo i direttori possono essere anche cittadini UE; prima sentenza del Consiglio di Stato (3666/2017) sul caso della istituzione del Parco del Colosseo e relativa messa a bando del posto di direttore: il diritto UE imporrebbe che i direttori possano essere anche cittadini UE e quindi la legge va disapplicata.

Peccato che il diritto UE faccia eccezione per i funzionari della Pubblica Amministrazione (art. 45 TFUE) che “esercitino pubblici poteri” o comunque mansioni che attengano all’interesse nazionale. Quindi la domanda sarebbe: “i direttori dei musei autonomi esercitano pubblici poteri? Svolgono mansioni attinenti all’interesse nazionale?”. A me pare che la risposta non possa essere che “sì”, anche in considerazione dell’art. 9 della Costituzione che individua nella tutela del nostro patrimonio artistico uno dei compiti fondamentali della Repubblica.

Il Consiglio di Stato nel 2017 aveva ritenuto invece che i direttori esercitassero delle funzioni meramente “tecnico-economiche”, quasi fossero una sorta di super-ragionieri. In realtà è evidente che così non è: i direttori hanno rilevanti poteri gestionali e godono di una elevata “discrezionalità tecnica” (si pensi solo alla decisione di prestare o meno una opera d’arte per una mostra). Peraltro, proprio il diritto UE impone alle giurisdizioni di ultimo grado (come il Consiglio di Stato) di rinviare alla Corte di Giustizia quando sussistono dubbi interpretativi (come in questo caso). Il Consiglio di Stato nel 2017 ha fatto finta di nulla.

I nodi però, e qui arriviamo all’oggi, sono venuti al pettine.

La questione oggetto della sentenza del 2 febbraio è quella relativa al posto ottenuto da Peter Assmann, cittadino austriaco e direttore del Palazzo Ducale di Mantova. A giudicare l’appello del MiBACT contro la sentenza del TAR è stato stavolta un collegio diverso rispetto a quello che si è pronunciato sul parco del Colosseo l’anno scorso. L’impostazione precedente è stata abbandonata: vengono giustamente richiamati gli art. 51 e 54 Cost. che fanno riferimento ai “cittadini” relativamente all’esercizio di “uffici pubblici”; si rileva che i direttori dei musei statali sono “l’immediata espressione del potere esecutivo e costituisc[ono] l’organo amministrativo di vertice del Ministero, con il quale si attua l’indirizzo politico del Governo”; si conclude che essi fanno eccezione al principio della libera circolazione dei lavoratori. Tuttavia, siccome lo stesso Consiglio di Stato si era espresso in modo diametralmente opposto poco prima, è stato necessario investire della questione la Adunanza Plenaria, il supremo consesso che interviene quando vi siano contrasti tra gli orientamenti interni allo stesso Consiglio. Egualmente rimessa alla Adunanza Plenaria la decisione sul “comma salva-Assmann”. In questa sede è stata rilevata la sua (palese) illegittimità costituzionale per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ma i profili sarebbero anche altri). Addirittura la violazione è così patente che nella sentenza si propone all’Adunanza di disapplicare direttamente la legge senza passare dalla Corte costituzionale (proposta fantasiosa, per non dire altro).

Quanto al resto, il Consiglio di Stato ha fatto l’impossibile per salvare il concorso dagli altri vizi.

Le porte chiuse? Ma se sul verbale non c’era scritto nulla si deve intendere che erano aperte!

La mancanza di graduatoria? Ma c’era comunque un “breve giudizio discorsivo” a corredo della terna finale.

Skype? Effettivamente avrebbero potuto esserci suggerimenti dall’esterno, ma nessuno lo ha dedotto.

Il medesimo punteggio per la “conoscenza della organizzazione amministrativa italiana” dato sia all’austriaco sia alla funzionaria italiana che ha lavorato per decenni al Ministero? E chi ci dice che Assmann non si fosse formato sui libri un’ottima conoscenza della organizzazione amministrativa italiana?

La svalutazione della attività trascorsa nella “tutela e valorizzazione dei beni culturali” (solo 10 punti su 100)? Beh, anche la direzione di un qualunque museo (38 punti su 100) rientra in questo ambito.

E così via…

Come finirà? Davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia, con tutta probabilità (con un notevole allungamento dei tempi che di certo non spiacerà al governo). A meno che l’Adunanza Plenaria non voglia risolvere in rito e rigettare l’appello del Ministero per motivi formali. Già, perché ci sarebbe anche questa (remota) possibilità, per via dell’atto di appello del Ministero mal predisposto.

Per concludere, è interessante notare che il Ministero aveva anche tentato di sostenere che quello del 2015 non era in realtà un vero concorso pubblico (il tanto strombazzato “concorso pubblico internazionale”), ma solo una “procedura idoneativa”, una pre-selezione volta a individuare una rosa di idonei, tra i quali il Ministero avrebbe avuto il potere di scegliere sulla base di un rapporto fiduciario, e quindi in modo insindacabile. In tal modo il Ministero ha chiaramente affermato nelle sue difese che la scelta del direttore di un museo sarebbe una scelta politica. Per fortuna il Consiglio di Stato ha per ora sonoramente smentito (almeno in linea teorica) questa impostazione e ha affermato che anche l’affidamento dell’incarico di dirigente/direttore di museo autonomo deve avvenire a seguito di un vero concorso pubblico, nel rispetto della legge e dell’articolo 97 della Costituzione.

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