Comunicato EC – Il Colosseo senza tutela: sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato

Comunicato Emergenza Cultura

Le recenti sentenze del Consiglio di Stato sull’istituzione del Parco del Colosseo non esauriscono il percorso giurisdizionale interno in quanto esiste pur sempre il rimedio del ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione. In questo caso i profili di impugnazione ci sarebbero per almeno due aspetti (oltre che una questione non propriamente di dettaglio da proporre come incidente di legittimità costituzionale sulle interpretazioni autentiche post annullamento del Tar, contenute in un testo caravanserraglio delle nefandezze normative).

Ci limitiamo, per il momento, a considerare i profili che già oggi impongono una seria riflessione sulle incongruenze di quelle strabilianti pronunce. Il primo riguarda la qualifica del dirigente. Ammettiamo pure (facendo violenza alla Costituzione, al diritto comunitario e alle leggi italiane) che un posto di dirigente statale non implichi necessariamente l’esercizio di potestà pubbliche…il problema è che il direttore del Parco del Colosseo è un dirigente generale che è figura non riconducibile alle mansioni specifiche sulle quali il Consiglio di Stato ha svolto, per dir così, un rammendo che nelle novelle esemplari del Cervantes facevano di norma anziane donne di Siviglia.

Ci sono, per legge (art. 16 d. lgs. n. 165/2001) mansioni che non possono essere staccate dalla figura del dirigente generale. Precisamente: lett. c) adozione degli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; lett. d) adozione non solo di atti e provvedimenti amministrativi, ma anche esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici (che è cosa ben diversa dalla mera gestione economica dei capitoli); lett. d-bis) adozione di provvedimenti relativi ad appalti segretati!; lett. e) esercizio di poteri sostitutivi e di proposta per sanzionare la responsabilità dei dirigenti;lett. g) richiesta diretta di pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e titolo a rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; lett. l) cura dei rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politicalett l-bis) concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti. 

Si tratta di compiti esclusi dalla rassegna fatta nella sentenza che tuttavia sussistono necessariamente ed implicano, in ragione della peculiare qualifica di dirigente generale, l’esercizio di rilevanti potestà pubbliche (si pensi solo alla potestà di secretazione di depositi di beni culturali, perfettamente legittima in ordine alla natura speciale di taluni beni e peraltro praticata in alcune occasioni). 

Proprio per questo la sentenza apre una serie infinita di problemi e impedisce di per sé che il direttore del parco possa essere un dirigente generale. A tutto concedere un dirigente… e ciò vale evidentemente per tutti gli altri direttori di musei (stranieri ed italiani).

Il secondo punto riguarda l’illogico superamento della nozione di tutela, che vine ridotta ad ambiti di rilevanza non autoritativa (così la sentenza del Consiglio di Stato a proposito della lettera p) dei compiti del direttore del Parco del Colosseo). 

Autorizzare l’esercizio di poteri conservativi significa consentire l’esercizio di una tipica potestà pubblicistica caratterizzata dalla c.d. discrezionalità tecnica. Quegli interventi, infatti, sono affidati, nel codice dei beni culturali, ai soprintendenti. Gli interventi conservativi sono funzioni di tutela  (vedi ad es. art. 27, 28, 33, 50 d. lgs. n. 42/2004), che non può essere riversata nel settore delle competenze neutre. 

Tra quell’affermazione del Consiglio di Stato e le competenze di tutela c’è lo scoglio dell’art. 9 della Costituzione. 

In ogni caso il direttore del Parco non avrebbe titolo a partecipare alla conferenza di servizi in funzione di tutela, a far eseguire interventi cautelari e d’urgenza per mancanza del relativo potere amministrativo, non avrebbe titolo a disporre saggi archeologici, a poter esercitare con la ricerca archeologica i poteri di occupazione d’urgenza e di espropriazione, per non parlare della mancanza di potere di vigilanza in parte qua sui beni paesaggistici.

Il problema della tutela resta perciò ampiamente irrisolto, dopo la sua sostanziale dequotazione da parte della sentenza della VI Sezione. 

Un’ultima notazione: la sentenza si apre sulla normativa di tutela dei beni culturali per negarne, nel successivo argomentare, ogni rilievo.

28 luglio 2017

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