Leandro Janni, Sicilia: Piani Paesaggistici salvati dal Consiglio dei Ministri

In totale disprezzo dell’articolo 9 della Costituzione la Sicilia annulla, di fatto, i Piani Paesaggistici, vanificando inesorabilmente i progressi fatti rispetto alle altre regioni italiane. Solo Puglia, Toscana, Sardegna e Piemonte posseggono Piani Paesaggistici e solo in anni recenti.

Questo scrivevamo poche settimane fa (http://www.italianostra.org/?p=54205)a commento dello scandaloso articolo di legge, concepito dal Governo Crocetta, che permetteva di stravolgere i piani paesaggistici in Sicilia.

All’inizio di ottobre, noi componenti dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, con riferimento all’art. 48 della legge regionale 11 agosto 2017 n.16, pubblicata sulla GURS n. 35 del 25.8.2017 supplemento ordinario avente ad oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017, Legge di stabilità regionale, stralcio I”, abbiamo presentato
una richiesta di impugnativa al Consiglio dei Ministri (vedi: http://www.italianostra.org/?p=54511). Il testo della richiesta di impugnativa è stata elaborato dallo Studio legale Corrado V. Giuliano, di Siracusa. Il Consiglio dei Ministri ha prontamente accolto la nostra
richiesta di impugnativa. Ecco le motivazioni con le quali il Governo Nazionale ha cancellato l’art. 48 della legge regionale 16/2017. Noi non possiamo che esserne soddisfatti.

Articolo 48 – dispone che i Piani Paesaggistici Territoriali, nell’individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d’uso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali
incompatibilità.
La previsione del comma 1 esclude, per legge, la possibilità della cosiddetta “opzione zero” in sede di valutazione della compatibilità paesaggistica della realizzazione, in aree vincolate, di una eterogenea pluralità di ‘opere di pubblica utilità, riducendo il potere autorizzativo
alla sola prescrizione di modalità di mitigazione dell’impatto dell’opera sul paesaggio.
In sostanza, opere di potenziale forte impatto paesaggistico, quali i parchi eolici, gli impianti per produzione di energia idroelettrica, ma anche opere di ricettività turistico-alberghiera che fossero qualificate di pubblica utilità dalla legislazione regionale, risulterebbero, in base
alla norma in esame, già autorizzate ex lege nel “se” possano essere realizzate, con svuotamento della pur necessaria autorizzazione paesaggistica (a valle del piano paesaggistico), in tal modo vincolata ad assentire l’intervento e, come detto, ridotta alla esclusiva possibilità di dettare misure di mitigazione.
Tale previsione svuota di contenuto reale il controllo di tutela paesaggistica riservato in tutta la sua pienezza, con norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, alla competenza tecnico-scientifica degli
uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica.
La disposizione regionale in esame viola, altresì, la norma di grande riforma economico sociale contenuta nell’art. 143 del codice, che, nel dettare i contenuti possibili del piano paesaggistico, non prevede affatto una tale limitazione al potere di autorizzazione paesaggistica.
Il comma 2 stabilisce che la procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l’opera all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza ed è espressa con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale per i beni
culturali e l’identità Siciliana.
Merita censura, altresì, la norma in esame, che attribuisce all’organo politico – la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale – la decisione sull’istanza avanzata dal proponente, sottraendo tale potere alla competenza naturale degli organi tecnici di valutazione di compatibilità ambientale degli interventi progettati.
E’ noto che le disposizioni di cui agli articoli 143 e 146 del codice sono state qualificate come norme di grande riforma economico-sociale (cfr: Corte Costituzionale, sentenze n. 164 del 2009, n. 238 del 2013 e n. 210 del 2014). Esse, in quanto tali, si impongono anche alla potestà
legislativa primaria delle Regioni ad autonomia speciale.
Con il successivo comma 3 “Le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto il nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
Ovvero per i quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni.
Se le disposizioni ivi contenute al comma 3 dell’art. 48, fossero riferibili esclusivamente ad opere pubbliche dello Stato, per le quali lo Stato abbia chiesto l’intesa ai sensi della legislazione vigente, allora il comma non presenterebbe profili di criticità. Diversamente, ove,
invece, esse fossero riferibili a tutte le opere del comma 1 e alle attività estrattive, anche proposte da privati o da altri soggetti diversi dallo Stato, non essendo agevole comprendere se il testo si risolva in una mera salvezza dei procedimenti autorizzatori già conclusi (nel qual caso
nulla questio), la norma è censurata come incostituzionale per violazione dell’art. 146 del codice laddove intenda derogare al regime ordinario e disporre per legge la conclusione favorevole anche di procedimenti ancora in itinere.
Conclusivamente, per le esposte ragioni, l’articolo 48 viola il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004 e l’art. 9 e art. 117 lett. S) Cost. e l’art. 14 dello Statuto della Regione, che sebbene affidi alla Regione legislazione esclusiva in materia di tutela del paesaggio (lett.
n), stabilisce che la stessa debba esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica.

Leandro Janni
Presidente di Italia Nostra Sicilia
Componente dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio

COMUNICATO_28.10.2017

…………………..

 NdR: RICEVIAMO LA COMUNICAZIONE CHE POSTIAMO DI SEGUITO:

In riferimento al comunicato del 28 ottobre 2017 di Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia, pubblicato su Emergenza Cultura, desidero rettificare quanto è stato scritto sul presunto esito della vicenda dei Piani Paesaggistici in Sicilia annullati, di fatto, da un articolo introdotto nella Legge di Stabilità regionale. Argomento al centro della mia inchiesta su “Il Giornale dell’Architettura”, rilanciata dalla stessa Emergenza Cultura e citata anche da Vittorio Emiliani su “Il Fatto Quotidiano” (23 sett. 2017). Non è corretto, infatti, come si legge nel comunicato, affermare che “il Governo Nazionale ha cancellato l’art. 48 della legge regionale 16/2017”. È vero, invece, che quest’ultimo ha accolto la richiesta d’impugnazione d’innanzi alla Corte Costituzionale, di cui si resta in attesa del pronunciamento. Ne consegue che il lungo testo citato nel comunicato di Italia Nostra non sono le “motivazioni con le quali il Governo Nazionale ha cancellato l’art. 48 della legge regionale 16/2017”, ma il testo con cui il Consiglio dei Ministri ha accolto la richiesta di impugnativa prodotta da Legambiente Sicilia, rappresentata dal suo presidente Gianfranco Zanna, e dagli avvocati Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Paolo Tuttoilmondo, e non, come si legge, dall’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, con un testo che sarebbe stato “elaborato dallo Studio legale Corrado V. Giuliano, di Siracusa” (uno dei tre avvocati di Legambiente Sicilia). L’Osservatorio non ha fatto nessuna impugnativa secondo la legge, ma scritto un documento indirizzato all’Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nella qualità di Presidente dell’Osservatorio, nel quale lo si invita a “sollecitare gli Organi competenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, Ministero dei Rapporti con le Regioni, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) a proporre l’impugnativa della norma”. Documento che poi l’Assessore pro tempore ha inviato al Governo nazionale. È solo Legambiente Sicilia che ha prodotto la richiesta d’impugnativa.

Infine, l’attacco del comunicato di Janni (“In totale disprezzo dell’articolo 9 della Costituzione la Sicilia annulla, di fatto, i Piani Paesaggistici, vanificando inesorabilmente i progressi fatti rispetto alle altre regioni italiane. Solo Puglia, Toscana, Sardegna e Piemonte posseggono Piani Paesaggistici e solo in anni recenti”)  lascia intendere al lettore che il brano sarebbe stato scritto da Italia Nostra Sicilia “poche settimane fa (http://www.italianostra.org/?p=54205) a commento dello scandaloso articolo di legge”, quando invece cita alla lettera l’incipit e la chiusura dell’articolo di chi scrive su Il Giornale dell’Architettura. Lo stesso link a Italia Nostra inserito nel comunicato come se rimandasse a un testo di quest’ultima associazione, rimanda, invece, al giornale stesso.

RingraziandoVi per l’attenzione, Vi saluto cordialmente.

 

Dott.ssa Silvia Mazza

storica dell’arte – giornalista

 

IL GIORNALE DELL’ARTE

SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI & C.

 

 

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